
Regolamento convivenza uomo-animali
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59
documento per viaggiare all'estero
Legge 281 del 14 Agosto 1991
Legge 20 luglio 2004, n.189
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
Sicurezza stradale: soccorso agli animali feriti
Lista delle Razze Canine Pericolose.
ORDINANZA 5 luglio 2005
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 5
mento degli adempimenti necessari all’affidamento del
servizio.
3. La Regione procede alla nomina del commissario
secondo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della
l.r. 65/2010 in caso di:
a) mancata adozione da parte delle comunità d’ambito
della deliberazione di cui al comma 1;
b) mancato rispetto da parte delle comunità d’ambito,
o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dei
termini individuati dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 2.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 2 agosto 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 27.07.2011.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 11 luglio 2011,
n. 37
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 14 luglio 2011,
n. 96
Proponente:
Assessore Anna Rita Bramerini
Assegnata alla 6^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2011
Approvata in data 27 luglio 2011
Divenuta legge regionale 24/2011 (atti del Consiglio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 4 agosto 2011, n. 38/R
Regolamento di attuazione della legge regionale
20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali.
Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995,
n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane,
la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del
randagismo).
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Modalità di custodia
Art. 3 - Modalità di trasporto
Art. 4 - Accertamento della pericolosità dell’animale
Art. 5 - Modalità della detenzione negli esercizi commerciali,
nei canili privati e nelle pensioni per animali
Art. 6 - Manifestazioni storico-culturali
Art. 7 - Attività e terapie assistite da animali
Art. 8 - Modalità di accesso negli esercizi pubblici e
commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
Art. 9 - Procedure di anagrafe canina
Art. 10 - Banca dati regionale
Art. 11 - Cessione del cane al canile rifugio
Art. 12 - Requisiti e procedure di accreditamento dei
canili sanitari e dei canili rifugio
Art. 13 - Criteri di concessione dei contributi per la
costruzione e il risanamento dei canili
Art. 14 - Nomina della Commissione regionale per la
tutela degli animali
Art. 15 - Norma transitoria
Art. 16 - Entrata in vigore
Allegato A - Specifiche tecniche relative alle modalità
di custodia
Allegato B - Costituzione della banca dati regionale
e procedure di anagrafe canina
Allegato C - Requisiti di accreditamento dei canili
sanitari
e dei canili rifugio
Allegato D - Finanziamento dei progetti di costruzione
e di risanamento dei canili
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme
per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale
8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe
del cane, la tutela degli animali d’affezione e la
prevenzione del randagismo)”;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione,
espresso nella seduta del 11 novembre 2010;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo
16, comma 4, del regolamento interno della Giunta
regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regio6
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
nale di adozione dello schema di regolamento del 18
luglio
2011, n. 627;
Visto il parere della competente commissione consiliare,
espresso nella seduta del 25 luglio 2011;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza
di cui all’articolo 16 del regolamento interno della
Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto
2011, n. 699;
Considerato quanto segue:
1. La piena operatività della l.r. 59/2009, e la contestuale
abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995,
n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la
tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del
randagismo) e dei relativi atti attuativi, è condizionata
all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La l.r. 59/2009 detta una serie di disposizioni in
materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione
del randagismo, che necessitano di essere specificate
dal punto di vista tecnico.
3. In particolare, la procedura di registrazione all’anagrafe
canina può essere effettuata dai veterinari delle
strutture pubbliche e da veterinari libero professionisti
abilitati ad accedere all’anagrafe stessa secondo modalità
definite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, in ottemperanza all’ordinanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
6 agosto 2008.
4. Il termine di novanta giorni per il controllo da parte
delle Aziende USL sul possesso dei requisiti dei canili
sanitari e dei canili rifugio ai fini dell’accreditamento di
tali strutture appare del tutto congruo alla luce della complessa
attività valutativa svolta dalle Aziende stesse.
5. Di prendere atto del parere favorevole della competente
commissione consiliare, senza tuttavia accogliere
l’indicazione formulata in merito ai requisiti dimensionali
minimi per la custodia degli animali per i motivi
di cui ai punti 6 e 7.
6. Di stabilire requisiti dimensionali minimi che siano
realmente adeguati a garantire condizioni di benessere
degli animali custoditi, in quanto analoghi a quelli previsti
dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici.
7. Di prevedere comunque un congruo periodo
transitorio per l’ adeguamento ai requisiti dimensionali
minimi, stabilito nel termine di ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento.
8. La particolare urgenza di alcune disposizioni rende
necessario stabilire la decorrenza dell’entrata in vigore
del presente regolamento dalla data di pubblicazione del
medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Si approva il presente regolamento
Art. 1
Oggetto (art. 41 l.r. 59/2009)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge
regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela
degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile
1995, n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del
cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione
del randagismo)”, detta disposizioni specifiche finalizzate
alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione
del randagismo.
Art. 2
Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009)
1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con
modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza,
spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.
2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari
delle specie più diffuse sono elencati nell’allegato A. La
necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata
da un medico veterinario.
Art. 3
Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009)
1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE
1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica
le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento
CEE 1255/1997, il trasportatore dell’animale adotta le
seguenti misure:
a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta
l’animale trasportato presenti segni di stress, al fine di
garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in
caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di
cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma
1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada).
Art. 4
Accertamento della pericolosità dell’animale
(art. 9 l.r. 59/2009)
1. Ai fini di cui all’articolo 9 della l.r. 59/2009,
la condizione di comprovata pericolosità dell’animale
per l’incolumità delle persone è attestata da una com5.8.2011
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 7
missione composta da tre medici veterinari, tra cui un
veterinario comportamentalista, ove presente all’interno
dell’azienda unità sanitaria locale.
2. La Regione promuove, nel quadro dell’educazione
continua dei medici veterinari del servizio sanitario
regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina
comportamentale.
Art. 5
Modalità della detenzione negli esercizi commerciali,
nei canili privati e nelle pensioni per animali
(art. 12 l.r. 59/2009)
1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13
della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti
dimensionali indicati nell’allegato A.
2. Le strutture di cui all’articolo 13 della l.r. 59/2009
sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato
costantemente e assicurano l’assistenza di un medico
veterinario in qualità di referente.
Art. 6
Manifestazioni storico - culturali (art. 15 l.r. 59/2009)
1. Le manifestazioni storico - culturali in cui sia
previsto l’impiego di animali, iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 15 della l.r. 59/2009, sono autorizzate dal
comune in cui si svolgono.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione è
garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria
di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche
sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico
teso ad alterare le prestazioni degli animali.
3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata
mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli
animali in caso di caduta, nonché a garantire l’incolumità
degli spettatori.
4. Qualora la manifestazione preveda l’impiego di
equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da
materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli
animali.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
nelle manifestazioni che prevedono l’impiego di asini in
gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.
6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni
storiche e della tutela degli animali, contribuisce
alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o
a ridurre ogni danno a persone ed animali.
Art. 7
Attività e terapie assistite da animali
(art. 16 l.r. 59/2009)
1. Le attività di cui all’articolo 16 della l.r. 59/2009
sono
le seguenti:
a) attività assistite da animali;
b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia
assistita da animali comunica, anche in via telematica
con modalità conformi all’articolo 3 della legge regionale
23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e
riordino normativo 2009) alla struttura dell’azienda unità
sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria
l’inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori
in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L’idoneità dell’animale coadiutore allo svolgimento
del progetto è attestata mediante apposita certificazione,
con validità annuale, da un medico veterinario
esperto in comportamento animale individuato dal
responsabile del progetto.
Art. 8
Modalità di accesso negli esercizi pubblici e
commerciali e nei locali ed uffici aperti
al pubblico (art. 21 l.r. 59/2009)
1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e
commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico
presenti sul territorio regionale è consentito l’accesso di
un solo cane per proprietario o detentore, condotto con
museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme
statali.
Art. 9
Procedure di anagrafe canina
(artt. 24-26 l.r. 59/2009)
1. Il responsabile del cane provvede all’iscrizione
presso l’anagrafe canina contestualmente all’identificazione
elettronica del cane effettuata con microchip da
un medico veterinario ai sensi dell’articolo 25 comma 2
della l.r. 59/2009.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite,
in conformità alle disposizioni di cui all’allegato B, da
medici veterinari del servizio sanitario regionale e da
medici veterinari libero professionisti.
3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano
8 5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da
parte dell’Azienda unità sanitaria locale di un codice di
riconoscimento.
4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è
assegnato previa frequenza di un corso di formazione
organizzato dall’Azienda unità sanitaria locale in collaborazione
con l’ordine provinciale dei medici veterinari,
di durata pari ad almeno sei ore e con test finale, avente
ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo
regolamento di attuazione.
Art. 10
Banca dati regionale (art. 25 l.r. 59/2009)
1. La banca dati regionale è costituita da un complesso
di informazioni che consente di ricondurre il segnale
emesso dal microchip di cui all’articolo 9 all’azienda
unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I contenuti e le modalità operative della banca dati
regionale sono specificati nell’allegato B.
Art. 11
Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009)
1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è
presentata al comune competente, anche in via telematica
con modalità conformi all’articolo 3 della l.r. 40/2009,
e contiene l’indicazione dei gravi motivi di impedimento
di cui all’articolo 28, comma 1 della l.r. 59/2009.
2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione
del responsabile del cane alle spese di mantenimento
dell’animale.
Art. 12
Requisiti e procedure di accreditamento dei
canili sanitari e dei canili rifugio
(art. 30 l.r. 59/2009)
1. L’Azienda unità sanitaria locale rilascia l’accreditamento
del canile sanitario e del canile rifugio a seguito
della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dal responsabile della struttura, con cui si attesta
la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso del nulla-osta di cui all’articolo 24 del
decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
b) sussistenza dei requisiti elencati nell’allegato C al
presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, anche in via telematica con modalità conformi
all’articolo 3 della l.r. 40/2009.
3. L’Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo
sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma
1 entro il termine di novanta giorni dall’accreditamento.
4. Successivamente al controllo di cui al comma 3,
l’azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla
permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo
è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di
garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali
custoditi, come specificate nell’allegato C.
5. Qualora sia rilevata una non conformità, l’azienda
unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a
trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura
è tenuto a conformarsi ed a comunicare all’azienda unità
sanitaria locale l’avvenuta regolarizzazione.
6. In caso di non adeguamento, l’azienda unità sanitaria
locale revoca l’accreditamento con provvedimento
motivato.
Art. 13
Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e
il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009)
1. La Regione concorre al finanziamento per la
costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione
di specifici contributi.
2. I comuni singoli o associati presentano domanda di
contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano
alla domanda stessa la seguente documentazione:
a) atto di approvazione del progetto di costruzione o
risanamento, contenente gli elementi di cui all’articolo 33
comma 2 della l.r. 59/2009;
b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto
alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui
alla l.r. 59/2009;
c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato
per la realizzazione del progetto;
d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione
comprovanti l’esercizio associato delle funzioni
di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi
della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni
in materia di riordino territoriale e di incentivazione
delle forme associative di comuni).
3. Il settore regionale competente in materia di sanità
pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni
anno una graduatoria e provvede alla concessione dei
contributi sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato D.
4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche
per la gestione informatica del procedimento di concessione
del contributo in conformità alle disposizioni della
legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 9
sistema informativo e del sistema statistico regionale.
Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei
servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e
della conoscenza).
Art. 14
Nomina della Commissione regionale per la
tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009)
1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle
Aziende USL di cui all’articolo 38 comma 2 lettera c)
della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna
delle tre Aree vaste di cui all’articolo 9 della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio
sanitario regionale).
2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza
scopo di lucro ed imprese sociali di cui all’articolo 38
comma 2 lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da
un’assemblea convocata all’inizio di ogni legislatura
regionale dal dirigente del settore regionale competente
in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati
in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1
nella seguente proporzione:
a) uno per l’Area vasta centro;
b) due per l’Area vasta nord-ovest;
c) due per l’Area vasta sud-est.
Art. 15
Norma transitoria
1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di
cui all’articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni
minime indicate nella tabella dell’allegato A capo 1 entro
il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le previsioni di dimensioni più
ampie recate dai regolamenti comunali.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 4 agosto 2011
SEGUONO ALLEGATI
10 5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
ALLEGATO A
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI CUSTODIA
1 CANI e GATTI : Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di
servizio e terrazze.
La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:
- recinto: spazio confinato all’aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei
reflui.
Deve esserci disponibilità di ricambio d’aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia
lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere
adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell’animale e della collettività. Per i cani custoditi in box
e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.
I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella.
Dimensioni minime di riferimento
Superficie minima
mq per ciascun cane
(massimo 3 cani)
mq per ciascun cane
(oltre 3 cani fino a 5 cani)
8,0 4,0
La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle
notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso
del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due
metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed
altezza pari al doppio della lunghezza dell’animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire
all’animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.
2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati
permanentemente in locali di servizio e terrazze.
In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali
adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il lato più corto della base deve essere
almeno pari alla lunghezza dell’animale con coda. L’altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la
lunghezza dell’animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l’altezza deve essere pari ad almeno 3
volte la lunghezza dell’animale con la coda.
PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm2.
MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm2.
MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm2.
MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm2
GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell’animale con coda
3 SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere
almeno pari al doppio della lunghezza dell’animale, la larghezza e l’altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni
animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami
ed arrampicatoi per almeno il doppio della lunghezza dell’animale.
4 SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve
essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell’animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta
il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell’animale. Per i
serpenti arboricoli l’altezza del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell’animale ed il contenitore
deve essere provvisto di rami ed arrampicatoi.
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 11
5 TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie
calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell’animale. Il lato minore del contenitore deve
essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell’animale più grande. Per ogni animale in più occorre
calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.
6 TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore
deve avere un’area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell’animale più grande. La parte
asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell’animale più grande. La parte acquatica deve essere
almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il
25% della superficie sia acquatica che terrestre.
7 UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di
muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono
poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne
timoniere.
12 5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
ALLEGATO B
COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE E PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA
SEZIONE PRIMA
COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE (ART.10)
1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal
microchip all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, e da ogni ulteriore informazione necessaria alla
gestione ed allo sviluppo del relativo sistema informativo. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire
di procedere in automatico alla estrazione dei dati. La banca dati regionale fa parte del sistema informativo regionale
(SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla l.r. 54/2009.
2. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, definite banca dati locale, ciascuna delle quali riferita ad
una azienda unità sanitaria locale e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.
I dati sono i seguenti:
a) codice identificativo del microchip;
b) cognome e nome del responsabile;
c) luogo e data di nascita del responsabile;
d) residenza del responsabile;
e) utenza telefonica di residenza del responsabile;
f) utenza di telefonia mobile del responsabile;
g) razza del cane;
h) sesso del cane;
i) data o periodo di nascita del cane;
l) mantello del cane;
m) taglia del cane;
n) nome del cane;
o) veterinario operatore;
p) data iscrizione;
q) segni particolari;
s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d), ulteriori contrassegni
identificativi del cane, etc.).
3. Per ogni banca dati locale, è individuato un soggetto responsabile delle procedure.
La banca dati locale aggiorna costantemente, con cadenza almeno settimanale, i dati presenti nella banca dati regionale.
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 13
SEZIONE SECONDA
PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA (ART. 9)
1. Il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale all’iscrizione e
all’identificazione dello stesso presso la banca dati locale, individuata in base alla propria residenza anagrafica.
2. Chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del
luogo dove è avvenuto il ritrovamento.
3. Ai fini dell'iscrizione il responsabile dell’animale sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i
dati elencati al punto 2 della prima sezione; una copia della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile; una seconda
copia, accompagnata da copia del documento di identità del responsabile, è inviata entro cinque giorni alla banca dati
locale a cura del medico veterinario. Il modello di scheda anagrafica è approvato con decreto del dirigente della
competente struttura regionale.
4. Contestualmente all’iscrizione, il medico veterinario impianta al cane un microchip nel sottocute della regione del
collo nel terzo craniale del lato sinistro. L'impianto del microchip è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze
o danni all'animale.
Dopo l'impianto, il funzionamento del microchip è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico
veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui al punto 3. I cani già
identificati con microchip sono iscritti nella banca dati locale dopo la verifica della identificazione a cura del veterinario
ufficiale.
5. In caso di trasferimento della residenza in un comune appartenente alla stessa azienda unità sanitaria locale , il
responsabile comunica all’azienda la variazione dei propri dati anagrafici. Qualora il trasferimento della residenza
avvenga in un comune appartenente ad una azienda unità sanitaria locale diversa, il responsabile trasmette alla azienda
unità sanitaria locale di ultima residenza copia della scheda anagrafica completa di codice identificativo, indicando la
nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda unità sanitaria locale di ultima residenza
comunica il trasferimento alla azienda unità sanitaria locale divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla
trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella banca dati locale.
6. Se la proprietà del cane viene ceduta, a qualsiasi titolo, a un soggetto residente nella stessa azienda unità sanitaria
locale di residenza del responsabile, quest’ultimo comunica alla azienda le generalità complete del nuovo responsabile
per l'aggiornamento dei dati anagrafici. Qualora il nuovo proprietario risieda in una azienda unità sanitaria locale
diversa da quella di residenza del responsabile, quest’ultimo comunica alla propria azienda il mutamento di proprietà e
le generalità del nuovo responsabile. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell’alienante comunica il
trasferimento di proprietà alla azienda unità sanitaria locale di residenza del nuovo responsabile, che provvede d'ufficio
alla trascrizione dei dati anagrafici nella banca dati locale. Al momento dell’effettiva presa in carico del cane, il
responsabile consegna al nuovo proprietario il proprio esemplare della scheda anagrafica.
7. Chiunque acquista la proprietà, a qualsiasi titolo, di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in
cui ne entra in possesso, se esso sia già registrato all’ anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o microchip; in caso
contrario, provvede alla immediata registrazione del medesimo.
8. Le dichiarazioni, istanze e comunicazioni trasmesse da privati a soggetti pubblici possono avvenire in via telematica
con modalità conformi all’articolo 3 della l.r. 40/2009. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione
informatica delle procedure in conformità alle disposizioni della l.r. 54/2009.
14 5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
ALLEGATO C
REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CANILI SANITARI E DEI CANILI RIFUGIO (ART. 12)
SEZIONE PRIMA
REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI STRUMENTALI
La struttura deve fornire adeguate garanzie circa le condizioni sanitarie, igieniche e di benessere degli animali
custoditi, nonché circa le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori. A tal fine, è richiesta
la sussistenza nella struttura dei requisiti sotto elencati.
1. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile sanitario sono le seguenti:
Box
a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente
disinfettabili.
b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui almeno mq. 2 coperti
c) I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo
di porta scorrevole manovrabile dall’esterno, in modo tale da consentire la pulizia e la disinfezione dei
box.
d) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni del cane custodito.
e) Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di
scarico.
Infermeria
f) Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza,
devono essere in materiale lavabile.
Locale degenza e reparto ricovero cuccioli
g) Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e
disinfestazione.
h) I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare gli animali in decorso post-operatorio e i
cuccioli, e devono comunque avere caratteristiche tali da garantire condizioni di benessere adeguato allo
stato fisiologico degli animali ospitati.
Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:
- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 15
2. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile rifugio sono i seguenti:
Box
a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente
disinfettabili.
b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui almeno mq. 2 coperti, con un
lato di almeno 2 m.
c) Almeno il 5% dei box deve avere un doppio accesso per escludere, se necessario, il contatto con
l’operatore o comunque una struttura atta a garantire la sicurezza.
d) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli
separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20.
Recinti esterni di sgambatura
e) La superficie deve essere di almeno 30 mq ogni 10 box, con un lato minimo di almeno m.4, raccordati con
l’ambiente interno in modo protetto.
f) I recinti devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell’acqua.
g) L’ altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.
h) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni del cane custodito.
Ambulatorio
i) L’ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l’infermeria del canile sanitario.
j) La dotazione strumentale dell’ambulatorio deve essere sufficiente per gli interventi di pronto soccorso.
Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:
- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.
SEZIONE SECONDA
REQUISITI GESTIONALI E OPERATIVI
1. La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività deve essere
conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l’effettuazione di controlli ed
ispezioni.La struttura deve dare inoltre adeguate garanzie di funzionalità organizzativa, accertabili mediante la
documentazione sotto elencata:
a) Nulla osta ex art.24 DPR 320/54.
b) Certificazione degli impianti.
16 5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
c) Documento di valutazione del rischio.
d) Registro di carico/scarico presenze.
e) Registro dei rifiuti speciali.
f) Convenzione di gestione.
g) Atto di incarico del direttore sanitario.
h) Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
i) Piano per la formazione (periodico e archivio).
j) Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
k) Documento informativo sulla procedura di affidamento.
l) Documento informativo sull’orario.
m) Regolamento interno.
2. La struttura deve fornire adeguate garanzie circa la identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare
qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un’adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta
l’adozione del seguente protocollo:
a) Adeguata documentazione e condivisione della procedura di ingresso.
b) Registrazione dell’ingresso del nuovo cane nella struttura.
c) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
d) Predisposizione ed attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
e) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
f) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
g) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
h) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.
i) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un’area protetta.
3. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto
elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione
forzata dei cani della struttura:
a) Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali,
incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio,
esondazioni.
b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l’evacuazione dalla struttura delle
persone e degli animali.
c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle
emergenze.
5.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 17
ALLEGATO D
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E DI RISANAMENTO DEI CANILI (ART. 13)
I criteri per la concessione dei contributi per la costruzione ed il risanamento dei canili, con l’indicazione dei relativi
punteggi, sono i seguenti:
a) bacino di utenza: 1 punto ogni 5.000 abitanti.
b) gestione associata: 10 punti.
c) assenza di altre strutture: 5 punti.
d) adeguamento della struttura ai requisiti del presente regolamento: 30 punti.
e) rapporto più favorevole tra il finanziamento richiesto e il numero di posti della struttura: 30 punti.
Regolamento convivenza uomo-animali
In data 8 Giugno 2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 80, è stato approvato il regolamento "Convivenza uomo-animali per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo".
Tra le varie regole generali di convivenza uomo-animali ricordiamo in particolare le seguenti:
•E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, dove devono essere muniti di adeguato guinzaglio. Nel caso di accesso ad uffici, pubblici esercizi, manifestazioni e spettacoli, i cani devono avere una museruola ed essere portati al guinzaglio.
•E' consentito liberare i cani nella zona a verde pubblico degli spalti delle Mura Urbane a condizione che gli animali non costituiscano pericolo per le persone e per altri animali.
•E' vietato ai proprietari di cani abbandonare escrementi degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzate a giardino; tali rifiuti devono essere rimossi. In caso di morte dell'animale il proprietario deve usufruire del servizio di incenerimento attivato da Sistema Ambiente.
•E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie come premio per gare, lotterie e giochi di qualsiasi genere, o con fini di accattonaggio.
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59
26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41 3
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione
della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per
la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Definizioni
Capo II
Tutela e controllo del benessere degli animali
Art. 5 - Obblighi del responsabile
Art. 6 - Trasporto di animali
Art. 7 - Controllo della riproduzione
Art. 8 - Amputazioni
Art. 9 - Divieto di soppressione
Art. 10 - Sperimentazione su animali
Capo III
Attività con impiego di animali
Art. 11 - Addestramento ed educazione
Art. 12 - Esposizione e vendita
Art. 13 - Canili privati e pensioni per animali
Art. 14 - Mostre e spettacoli
Art. 15 - Manifestazioni storiche e culturali
Art. 16 - Attività e terapie assistite da animali
Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali
Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio o vincita
Capo IV
Cani
Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani.
Art. 21 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali
e nei locali ed uffici aperti al pubblico
Art. 22 - Norme igieniche
Art. 23 - Cani morsicatori
Capo V
Prevenzione e controllo del randagismo
Art. 24 - Istituzione dell’anagrafe canina
Art. 25 - Identificazione elettronica dei cani iscritti
all’anagrafe canina
Art. 26 - Cani provenienti da altre regioni
Art. 27 - Esenzioni e norme particolari per l’iscrizione
all’anagrafe canina
Art. 28 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile
rifugio
Art. 29 - Servizio cattura
Art. 30 - Canili sanitari e rifugio
Art. 31 - Organizzazione, compiti e caratteristiche
strutturali
del canile sanitario
Art. 32 - Organizzazione, compiti e caratteristiche
strutturali del canile rifugio
Art. 33 - Contributi ai comuni
Capo VI
Colonie di gatti e custodi delle colonie
Art. 34 - Colonie di gatti
Art. 35 - Custodi delle colonie di gatti
Capo VII
Informazione e formazione
Art. 36 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 37 - Campagna di informazione e sensibilizzazione
Capo VIII
Commissione per la tutela degli animali
Art. 38 - Commissione regionale per la tutela degli
animali
Capo IX
Assistenza veterinaria
Art. 39 - Assistenza veterinaria
Capo X
Norme finali
Art. 40 - Sanzioni
Art. 41 - Regolamento
Art. 42 - Norma finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
4 26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e il benessere degli animali;
Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento
(Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio
2003, in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie
locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;
Considerato quanto segue:
1. La necessità di addivenire, in seguito all’Accordo
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all’adozione
di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare:
il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli,
consentirne l’identificazione attraverso appositi
“microchip” ed utilizzare la “pet-therapy” per la cura di
anziani e bambini.
2. Che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze
funzionali, ha emanato specifiche direttive alle
aziende sanitarie con deliberazione 23 aprile 2007, n.
283 (Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza
sul benessere degli animali), estendendo l’ambito della
sorveglianza alle categorie di animali ed alle attività che
non risultavano altrimenti contemplate.
3. L’esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri
umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente
delle norme verso i bisogni degli animali in quanto
“esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione
del genere umano”, come riconosciuto dal Trattato
dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre
2007 da ventisette Stati.
4. L’opportunità di dover riorganizzare la normativa
regionale vigente in materia con apposita legge regionale
che ricomprenda la revisione e l’adeguamento della legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione
dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione
e la prevenzione del randagismo), della quale infatti se ne
dispone l’abrogazione.
5. Di addivenire ad una legge di principi generali
a tutela del benessere degli animali che si proponga di
combattere le forme di maltrattamento degli animali
attraverso la codificazione di norme che indichino i comportamenti
corretti, nonché sensibilizzino i proprietari
verso una corretta conduzione dell’animale nei luoghi
pubblici garantendo al contempo l’incolumità delle persone
e il rispetto dell’animale e ponendo fine a pratiche
disdicevoli, quali l’addestramento a cui sono sottoposti
alcuni animali; l’eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio,
dei comportamenti scorretti; la facilitazione
dell’accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati.
Una legge che intervenga nel complesso della materia
riguardante la gestione, il trasporto e il commercio
dell’animale rimandando le specifiche disposizioni al
regolamento di attuazione della legge.
Si approva la presente legge
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità
dell’articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina
la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà
verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi
volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia
promosso, nel sistema educativo dell’intera popolazione,
il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza
tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale
valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro
e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi
istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione
e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed
ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione
degli animali.
Art. 2
Oggetto
1. La presente legge individua i comportamenti necessari
a garantire il benessere degli animali nelle situazioni
in cui si esplica una forma di interazione con l’uomo e
nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina
inoltre le modalità per il controllo della riproduzione,
l’identificazione dei cani e le altre misure necessarie per
il controllo del randagismo canino e felino.
26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41 5
2. La legge individua i contenuti dei programmi di
informazione ed educazione volti a favorire la l’applicazione
dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione
delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini
degli animali.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli animali che vivono
sul territorio regionale nell’ambito di un rapporto di
interazione e convivenza con l’uomo.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della
legge:
a) gli animali impiegati in attività già oggetto di
specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati,
quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione,
derattizzazione, disinfestazione, giardini
zoologici, bioparchi e centri di recupero;
b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono
con l’uomo;
c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano
nell’ambito di applicazione della presente legge
qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione
tra di essi e l’uomo.
4. Ogni attività economica concernente animali, incluse
l’attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto
previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “interazione”: rapporto tra animale e uomo per
finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche,
senza sfruttamento dell’animale per finalità alimentari;
b) “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza
una forma di interazione tra animale e uomo;
c) “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle
esigenze degli animali, compatibili con le modalità di
convivenza;
d) “responsabile di un animale”: il proprietario o
chiunque
conviva con animali; chiunque accetti di detenere
un animale non di sua proprietà per un periodo
determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria
sia una persona giuridica; il sindaco per quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1979;
e) “attività di commercio”: lo scambio di animali a
fini di lucro.
Capo II
Tutela e controllo del benessere degli animali
Art. 5
Obblighi del responsabile
1. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di
garantire la salute ed il benessere del medesimo, di
provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed
attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare
il responsabile:
a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in
quantità conveniente e con periodicità adeguata;
b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante
adeguate possibilità di movimento;
d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico
dell’animale evitando situazioni che possono
costituire fonte di paura o angoscia;
e) adotta misure idonee a prevenire l’allontanamento
dai luoghi di abituale soggiorno;
f) assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito;
g) garantisce l’adeguato e costante controllo dell’animale
al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 41
individua i criteri e le modalità per il ricovero dell’animale
e la prevenzione dell’allontanamento.
Art. 6
Trasporto di animali
1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori
o in vani di veicoli a condizione che:
a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la
stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali
da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E’ vietato, comunque, il trasportare animali, nei
vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi
periodo di tempo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41 definisce le
norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche
dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.
Art. 7
Controllo della riproduzione
1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione
deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali
dell’animale in modo da non mettere a repentaglio
la salute e il benessere della progenie, della femmina
gravida o allattante e la pubblica incolumità.
6 26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da
medici veterinari.
Art. 8
Amputazioni
1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente
a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non
terapeutici; in particolare sono vietati:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione di speroni e artigli;
e) l’asportazione o la limatura dei denti.
2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche,
gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da
medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario
rilascia al responsabile dell’animale un certificato
da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne
invia copia all’azienda unità sanitaria locale (azienda
USL) di riferimento, entro quindici giorni dall’effettuazione
dell’intervento.
3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a),
è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute
dalla Federazione cinofila internazionale (FCI),
con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della
coda deve essere eseguito e certificato da un medico
veterinario entro la prima settimana di vita del cane.
Art. 9
Divieto di soppressione
1. E’ vietato sopprimere gli animali se non perché
gravemente malati e incurabili.
2. E’ consentita la soppressione di soggetti ritenuti di
comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone,
secondo la procedura definita dal regolamento di cui
all’articolo 41.
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico;
provvedono alla soppressione degli animali solo i medici
veterinari che rilasciano al responsabile dell’animale un
certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
Art. 10
Sperimentazione su animali
1. La Giunta regionale tutela gli animali dall’utilizzo
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la
diffusione di metodologie sperimentali innovative che
non prevedano l’uso di animali vivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale
può realizzare appositi accordi con le università degli
studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio
regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il
28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di
sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di
riferimento.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta
presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli
accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della
valutazione delle attività svolte per l’individuazione di
metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati
presso le strutture di cui al capo quinto della presente
legge non possono essere destinati alla sperimentazione.
Capo III
Attività con impiego di animali
Art. 11
Addestramento ed educazione
1. L’attività di addestramento di animali è sottoposta
a vigilanza veterinaria permanente.
2. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze,
percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano
all’animale di manifestare i comportamenti tipici
della specie; è vietato l’uso di collari con punte, elettronici
o elettrici.
3. E’ vietata ogni forma di addestramento teso ad
esaltare l’aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo,
professionale o privato, devono dare comunicazione di
inizio della propria attività al comune ove viene praticato
l’addestramento e all’azienda USL di riferimento.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati
e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o
gruppo di animali soggetti all’addestramento; il registro
è vidimato dall’azienda USL.
6. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali
appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto
all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
Art. 12
Esposizione e vendita
1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente legge.
26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41 7
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei
tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno
l’obbligo di tenere gli animali in esposizione per non
più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste
dal regolamento; a tal fine, l’esercizio deve disporre di
adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso
il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed
occasionale, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali,
hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione
per non più di dodici ore e con le modalità previste dal
regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni
ambientali.
5. Non è consentita la permanenza negli esercizi
commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per
più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E’ fatto obbligo per chiunque vende un animale di
fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche
avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare
all’acquirente previa presa d’atto.
7. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di
provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione
degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere
specifica competenza e conoscenza in materia di gestione
tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita
attraverso apposito percorso formativo documentabile.
La Giunta regionale promuove, d’intesa con le aziende
USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed
attività di formazione professionale a cadenza periodica
finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della
presente legge nell’esercizio del commercio di animali.
Art. 13
Canili privati e pensioni per animali
1. I canili privati e le pensioni per animali devono
operare in conformità all’articolo 32 ed alle disposizioni
del regolamento di cui all’articolo 41.
Art. 14
Mostre e spettacoli
1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento
con l’utilizzo di animali entro i limiti della presente
legge.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali
registrate di cui all’articolo 15, le manifestazioni
agricolo-zootecniche e l’attività circense.
3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività
circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.
4. E’ consentita la mostra di animali nel rispetto delle
disposizioni della presente legge; è comunque vietata
l’esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro
mesi.
5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad
autorizzazione del comune su parere dell’azienda USL.
Art. 15
Manifestazioni storiche e culturali
1. E’istituito l’elenco regionale delle manifestazioni
popolari a carattere storico e culturale che si svolgono
sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l’impiego
di animali; a tale elenco, la Giunta regionale iscrive
di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno
dieci anni.
2. Per le manifestazioni non iscritte nell’elenco di
cui al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi
giorni dalla data prevista per la manifestazione
alla struttura regionale competente in materia di sanità
pubblica veterinaria, che provvede all’aggiornamento
dell’elenco, previo parere favorevole delle strutture
regionali competenti in materia di attività culturali.
3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte
all’elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune
ove si svolgono, previo parere favorevole dell’azienda
USL, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento
di cui all’articolo 41, anche in relazione allo
svolgimento di competizioni di animali.
4. L’iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a
far data dall’anno successivo all’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16
Attività e terapie assistite da animali
1. L’impiego di animali nell’ambito di percorsi assistenziali
o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni della presente legge. E’ vietato il ricorso ad
animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
2. La programmazione e l’attuazione di attività e
terapie assistite da animali devono avvenire sotto il con8
26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
trollo dell’azienda USL. Il regolamento di cui all’articolo
41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per
l’attivazione dei programmi.
Art. 17
Divieto di accattonaggio con animali
1. E’ vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella
pratica dell’accattonaggio.
Art. 18
Divieto di offrire animali in premio o vincita
1. E’ vietato offrire animali in premio o vincita di
giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali,
fieristiche e pubblicitarie.
Capo IV
Cani
Art. 19
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro
detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche
e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge;
in tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e
della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e
attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per
bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti
atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
Art. 20
Aree e percorsi destinati ai cani
1. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi,
spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare,
mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi
destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi,
correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e
museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza
determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
Art. 21
Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e
nei locali ed uffici aperti al pubblico
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore,
hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali
nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul
territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli
esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad
usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle
norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non
creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le
misure generali di sicurezza e le forme di promozione
dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali,
nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico
può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione
al sindaco.
Art. 22
Norme igieniche
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei
alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le
deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.
Nel caso di deiezioni all’interno di locali, il responsabile
del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali
danni.
Art. 23
Cani morsicatori
1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi
provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria,
le morsicature e le aggressioni di cani devono essere
segnalate al servizio veterinario dell’azienda USL di
riferimento.
2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da
parte di medici veterinari dell’azienda USL di riferimento.
3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale,
nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato,
in base alla gravità delle lesioni provocate a persone,
animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione
e la eventuale necessità di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale, con spese a carico del proprietario
o del detentore.
4. Qualora, al termine dell’intervento terapeutico
comportamentale, i servizi veterinari dell’azienda USL
accertino l’incapacità di gestione del cane da parte del
proprietario o del detentore, l’autorità sanitaria territo26.10.2009
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41 9
rialmente competente adotta un provvedimento di sequestro
finalizzato alla confisca del cane.
5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare
alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale
elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di
mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale,
sino al momento di un’eventuale cambiamento
di proprietà.
6. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile”
può essere mantenuto, a spese del proprietario
o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano
l’incolumità a persone e altri animali nonché
le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse
garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione
degli animali.
7. I servizi veterinari devono tenere un registro
aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.
Capo V
Prevenzione e controllo del randagismo
Art. 24
Istituzione dell’anagrafe canina
1. In ogni comune è istituita l’anagrafe del cane che
viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti
strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo
giorno di vita dell’animale, all’iscrizione ed alla
identificazione dello stesso all’anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto
all’azienda USL:
a) la scomparsa dell’animale, entro il terzo giorno
successivo all’evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale,
nonché il trasferimento della propria residenza, entro
trenta giorni da quando il fatto si è verificato.
Art. 25
Identificazione elettronica dei cani
iscritti all’anagrafe canina
1. L’identificazione dei cani iscritti all’anagrafe
canina è effettuata mediante inoculazione di “microchip”
nella regione del collo nel terzo craniale del lato
sinistro.
2. L’inoculazione è effettuata solo da medici veterinari,
che devono darne comunicazione all’azienda
USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe
canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza
con tatuaggio sono validi ai fini dell’identificazione
degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le
caratteristiche dei “microchip”, le procedure di anagrafe
canina e le modalità di costituzione della banca dati
regionale.
Art. 26
Cani provenienti da altre regioni
1. I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe canina
di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui
all’articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso
dell’animale nel territorio regionale, restando validi i
contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità
con le caratteristiche tecniche dei “microchip” in uso
nel territorio della Regione.
Art. 27
Esenzioni e norme particolari per l’iscrizione
all’anagrafe canina
1. Le norme relative all’iscrizione all’anagrafe canina
ed alla identificazione non si applicano:
a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di
polizia;
b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno
temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio
regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento,
turismo.
Art. 28
Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio
1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe
canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi
motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l’animale,
può far domanda al sindaco del comune di residenza per
l’autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura
canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1
e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all’articolo
23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui
all’articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici
giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti
disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla
diversa sistemazione dell’animale, in strutture che ne
10 26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
garantiscano comunque un adeguata condizione di vita;
decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.
Art. 29
Servizio cattura
1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando
un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico,
ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende
USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma
autonoma, l’azienda USL garantisce la verifica della
rispondenza a criteri di appropriatezza dell’organizzazione
del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo
pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse
animali di qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi
veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i
servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco,
nei casi di manifesta pericolosità.
Art. 30
Canili sanitari e rifugio
1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento
dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti
stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti
regionali di cui all’articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i
comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili
sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 32, devono
essere accreditate dall’azienda USL, sulla base dei requisiti
stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure
previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. L’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza
ai criteri di localizzazione, accreditamento e
accessibilità di cui al regolamento, l’appropriatezza
dell’organizzazione del servizio e la formazione degli
operatori, al fine di promuovere l’adozione dei cani.
Art. 31
Organizzazione, compiti e caratteristiche
strutturali del canile sanitario
1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire
tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda
USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione
e profilassi sanitaria per un periodo massimo di
sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa
valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene
trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla
data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la
restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il
responsabile sia individuabile e reperibile, non perde
la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non
poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal
regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo
28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione
obbligatoria, secondo le modalità di cui all’articolo
7, comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali
ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile,
i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL;
qualora le aziende USL non dispongano di personale, i
comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni
da stipulare preferibilmente con associazioni senza
scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte
in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione
degli animali, o con altri soggetti privati, quando
non sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti
strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino;
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il
rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti
strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal
regolamento di cui all’articolo 41.
Art. 32
Organizzazione, compiti e caratteristiche
strutturali del canile rifugio
1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i
cani già identificati, al termine del periodo di osservazione
di cui all’articolo 31, comma 3, non restituiti ai
responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all’articolo
28, ed altri soggetti non catturati come vaganti,
bisognosi di custodia temporanea.
26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41 11
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa
l’assistenza sanitaria nella forma di reperibilità
per i cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico
veterinario, che provvede anche all’aggiornamento del
registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed
è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici;
e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono
essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e
le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi
ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal
regolamento di cui all’articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile
rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire
reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili
rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare
con associazioni senza scopo di lucro e imprese
sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi
regionali, aventi finalità di protezione degli animali,
o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti
possibile.
9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di
strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui
al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di
comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.
Art. 33
Contributi ai comuni
1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di
contributi per la costruzione o il risanamento dei canili
presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento
di cui all’articolo 41, disciplina le modalità di
accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione
delle domande.
2. I contributi sono erogati a condizione che il comune
o i comuni interessati abbiano approvato un progetto
di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti
il finanziamento del relativo progetto per la parte non
coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione
dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La
conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed
ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una
relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro
tre anni dall’erogazione del contributo i lavori non siano
ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del
contributo.
Capo VI
Colonie di gatti e custodi delle colonie
Art. 34
Colonie di gatti
1. Ai fini della presente legge, si definisce “colonia
di gatti” un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale
sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente
con il territorio e con l’uomo, dipendente dal
punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici,
e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove
siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie
feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte
al pubblico come previste dal regolamento presenti in
tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività
necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette
a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. I comuni provvedono al controllo della crescita
della popolazione felina, con interventi di cattura e
reimmissione a cura dei soggetti individuati dall’articolo
32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione
effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle
aziende stesse.
4. I comuni, d’intesa con le aziende USL, possono
affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad
associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione
degli animali o ai soggetti di cui all’articolo 35,
sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente
frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela
delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per
la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche
all’eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze
derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul
territorio.
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla
zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente
individuata solo per gravi necessità delle colonie
stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo
parere dell’azienda USL competente e sentita, nel caso
di cui al comma 4, l’associazione incaricata della tutela e
cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad
12 26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
opere edilizie, l’inizio delle opere è subordinato all’autorizzazione
del sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 35
Custodi delle colonie di gatti
1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite
specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che,
nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali,
provvedono all’alimentazione ed alla cura delle colonie
di gatti.
2. E’ fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di
garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle
attività necessarie alla tutela delle colonie.
Capo VII
Informazione e formazione
Art. 36
Formazione e aggiornamento professionale
1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente,
approva indirizzi per gli interventi di formazione e
aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie
e delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti
con legge regionale, aventi finalità di protezione degli
animali.
2. I comuni promuovono corsi di formazione per i
custodi delle colonie di gatti di cui all’articolo 35, avvalendosi
delle aziende USL con il rilascio di specifico
attestato.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione
rivolti ai proprietari dei cani morsicatori di cui all’articolo
23.
Art. 37
Campagna di informazione e sensibilizzazione
1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e
animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi
di informazione e sensibilizzazione della popolazione
sulle materie della presente legge, con particolare
riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età
scolare.
2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche
di cui all’articolo 22, la Giunta regionale promuove la
realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi idonei
alla rimozione delle deiezioni dei cani.
Capo VIII
Commissione per la tutela degli animali
Art. 38
Commissione regionale per la tutela degli animali
1. E’istituita la Commissione regionale per la tutela
degli animali, con compiti consultivi sull’applicazione
della presente legge e sull’individuazione di strumenti
per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata
“commissione”.
2. La commissione è composta da:
a) l’assessore regionale per il diritto alla salute, o suo
delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale
competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende
USL individuati dalla struttura della Giunta regionale
competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
d) un veterinario designato dalla federazione regionale
degli ordini dei medici veterinari;
e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria
delle università degli studi aventi sede in Toscana;
f) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Regioni Toscana e Lazio;
g) cinque rappresentanti designati da associazioni
senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed
iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità
di protezione e difesa degli animali;
h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante
delle province, designati dal Consiglio delle autonomie
locali;
i) un dirigente della struttura della Giunta regionale
competente in materia di tutela della fauna.
3. I membri della commissione sono individuati
secondo le procedure definite nel regolamento di cui
all’articolo 41.
4. La commissione è nominata dal Presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione
approva con proprio regolamento l’articolazione
interna.
5. La commissione istituita ai sensi dell’articolo 14
della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la
gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo), denominata
Commissione regionale affari animali, cessa le proprie
funzioni con l’insediamento della commissione di cui al
presente articolo.
6. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito,
fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al
comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della
Giunta regionale.
26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41 13
Capo IX
Assistenza veterinaria
Art. 39
Assistenza veterinaria
1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza
veterinaria per gli animali d’affezione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale
può contribuire all’attivazione di forme di copertura assicurativa
a vantaggio dei responsabili di animali.
3. La Giunta regionale promuove l’istituzione di
un fondo sanitario per l’assistenza veterinaria, al quale
possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è
concesso un apposito marchio di riconoscimento.
4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base
annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie
secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo
41.
Capo X
Norme finali
Art. 40
Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni
previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle
disposizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a) chiunque viola le disposizioni contenute negli
articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24,
comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro
600,00;
b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali
e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità
competente accerti la violazione degli obblighi di cui
all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto
degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo
termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali
prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
c) chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 6,
comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150,00 a euro 900,00;
d) il medico veterinario che viola le disposizioni di
cui all’articolo 8, commi 2 e 3, all’articolo 9, comma 3,
e all’articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
e) gli addestratori di animali che non adempiono agli
obblighi di cui all’articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a
euro 480,00;
f) il gestore di esercizio commerciale che viola le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto
a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00
a euro 480,00;
g) chiunque organizza mostre di animali di cui all’articolo
14, comma 4, senza autorizzazione comunale è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro
80,00 a euro 480,00;
h) chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
i) chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
j) chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 22,
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
80,00 a euro 480,00.
2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al
comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane,
con oneri a carico del proprietario o detentore del cane
stesso.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al
comune in cui si è verificata l’infrazione; i relativi proventi
rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono
destinati alle finalità della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
12 è punita, con la sospensione dell’attività da uno a
tre giorni, oltre all’applicazione della sanzione di cui al
comma 1.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
14 è punita con la cessazione dell’attività, oltre all’applicazione
della sanzione di cui al comma 1.
Art. 41
Regolamento
1. La Giunta regionale approva le disposizione di
attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi
entro centoventi giorni dalla pubblicazione della
presente legge.
Art. 42
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui
alla presente legge sono stanziati annualmente euro
200.000,00 a partire dall’anno 2009 sull’unità previsionale
di base (UPB) 264 “Servizi di prevenzione - Spese
correnti”.
14 26.10.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed
informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00
a partire dall’anno 2009 sulla UPB 264 “Servizi di prevenzione
- Spese correnti”.
Art. 43
Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile
1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del
cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione
del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione della presente
legge; dalla medesima data la l.r. 43/1995 è abrogata.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3
della l.r. 43/1995, emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento
di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile
1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del
cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione
del randagismo” relativo all’identificazione elettronica
dei cani iscritti all’anagrafe canina), è abrogato dalla data
di entrata in vigore del regolamento di attuazione della
presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 20 ottobre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 13.10.09.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 6 maggio 2005,
n. 3
Proponenti:
Consiglieri: Lupi, Roggiolani
Assegnata alla 4^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 10 settembre 2009
Approvata in data 13 ottobre 2009
Divenuta legge regionale 37/2009 (atti del Consiglio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 60/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 11
dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità.
Interventi di sostegno ai comuni disagiati).
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto (articolo 3, comma 2)
Art. 2 - Individuazione delle aggregazioni destinatarie
dei contributi (articolo 3, comma 2, lettere a) e c)
Art. 3 - Contenuto della gestione associata (articolo 3,
comma 2, lettere a) e c)
Art. 4 - Procedimento di concessione del contributo
(articolo 3, comma 2, lettera b)
Art. 5 - Misura del contributo (articolo 3, comma 2,
lettera c)
Art. 6 - Disposizioni speciali sui centri multifunzionali
(articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3)
Art. 7 - Relazione (articolo 3, comma 2, lettera d),
e comma 3)
Art. 8 - Revoca e non corresponsione del contributo
(articolo 3, comma 2, lettera e)
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali (articolo 3,
comma 2)
Art. 10 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 11 dicembre 2007 n. 66
“Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai
comuni disagiati”, e in particolare, l’articolo 3;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione
espresso nella seduta del 27 agosto 2009;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale
7 luglio 2009, n. 780;
Visto il parere della Commissione consiliare competente
espresso nella seduta del 6 ottobre 2009;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali
espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale della
Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre
2009, n. 922
Animali in auto
Uno specifico articolo del codice della strada regolamenta il trasporto di animali in auto.
È l'art. 169, comma 6, che consente la possibilità di trasportare con la propria autovettura un solo animale domestico e comunque in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per chi guida.
Se avete un cane dal carattere tranquillo potete quindi farlo viaggiare liberamente sul sedile posteriore, ma se volete trasportare un gatto è opportuno metterlo in un apposito box. Dovete utilizzare il box anche se avete un cane particolarmente irrequieto o se volete trasportare più cani contemporaneamente, oppure potete metterli nella parte posteriore della vettura, opportunamente separata dal posto di guida con una rete o altro mezzo analogo. Se questo divisorio è installato in via permanente, dovete chiederne la preventiva autorizzazione all'Ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Ricordatevi che rispettare queste regole è fondamentale non solo per la sicurezza degli animali che trasportate, ma anche per la vostra e quella degli altri: l'animale infatti potrebbe causare involontariamente la distrazione o un brusco movimento di chi guida, provocando incidenti. Oltre a rispettare le regole, se vogliamo portare in auto i nostri amici a quattro zampe, dobbiamo anche cercare di rendere il loro viaggio, breve o lungo che sia, il meno traumatico possibile, per poter godere insieme a loro del piacere di una vacanza, una gita o una semplice passeggiata.
Ecco quindi alcuni suggerimenti utili per i vostri "amici":
•cercate di farli abituare fin da cuccioli agli spostamenti in auto, cominciando con tratti brevi;
•evitate, se possibile, di farli mettere in viaggio nelle ore che seguono il loro pasto;
•portate sempre la loro ciotola e qualche bottiglia d'acqua;
•aerate la macchina e regolate la temperatura all'interno della vettura, in modo che non sia né troppo alta né troppo bassa;
•evitate di farli viaggiare con il muso fuori dal finestrino, perché i colpi d'aria possono provocare otiti e/o congiuntiviti;
•fermatevi spesso ( e comunque almeno ogni due ore);
•non lasciateli ma nell'auto in sosta nelle stagioni calde, neppure con i finestrini abbassati, perché la vettura si può tragicamente trasformare in un vero e proprio forno;
•se viaggiate con un gatto mettete sul fondo della sua gabbietta dei giornali o la sabbia per lettiere.
Comune di Lucca
documento per viaggiare all'estero
Obbligatorio, dal mese di luglio 2004, il documento per viaggiare all'estero con i nostri amici animali. La decisione è stata adottata dalla Commissione Europea. Si tratta di un documento veterinario che deve specificare lo "stato di salute" dell'animale e l'avvenuta vaccinazione antirabbica. Il passaporto, di aspetto simile al nostro in cartone blu cobalto, con al centro l'emblema dell'Unione Europea, è obbligatorio per cani, gatti, furetti, uccelli ma non per coccodrilli e serpenti. Con questo documento gli animali possono viaggiare anche da soli da un paese all'altro dell'Unione e le stesse regole si applicano anche in altri Stati come Svizzera, Norvegia e Liecthtenstein. Non aderisce a queste regole la Svezia ; per raggiungere questo paese gli animali, anche se già vaccinati, devono superare un test di verifica degli anticorpi.
DOVE RIVOLGERSI
Il passaporto è rilasciato dal veterinario che pratica sull'animale la vaccinazione antirabbica.
NOTIZIE UTILI
Non c'è obbligo di fotografia ma è obbligatorio poter identificare l'animale - per questo è necessario che sull'animale venga applicato un microchip o un tatuaggio il cui numero, la data e la localizzazione dovranno essere chiaramente riportati sul passaporto. Oltre alle informazioni dettagliate sulla vaccinazione antirabbica (con tanto di nome del fabbricante del vaccino, numero del lotto, data di validità e veterinario autorizzato che lo ha praticato) il passaporto deve comprendere una sezione relativa agli esami clinici. In questo modo il documento europeo può essere utilizzato anche per spostamenti al di fuori dell'Unione Europea. Sul documento devono esserci il nome del proprietario dell'animale e i suoi recapiti.
Legge 281 del 14 Agosto 1991
Randagismo
Legge 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).
Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto 1991.
Legge 20 luglio 2004, n.189
Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
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Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
•Gli animali possono stare nei condomini
•Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
•E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
•L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
•La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “ perché non impedendo gli strepiti e l'abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell'imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt'al piu' un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
•"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
•"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
•Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"
Sicurezza stradale: soccorso agli animali feriti
Queste le principali novità:
Art. 32. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.".
2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311
Lista delle Razze Canine Pericolose.
Viene comunemente detto Lista delle razze pericolose l'elenco di razze canine redatto come allegato dell'Ordinanza del 12 dicembre 2006, "Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, a firma dell'allora Ministro Livia Turco.
Il 23 marzo 2009, è entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 68, una nuova ordinanza, firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, regolamenta la materia, ma non fa riferimento ad alcuna "lista di razze", specificando anzi che l'ordinanza precedente «non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, "non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci"».
La lista citava le seguenti razze, per le quali (comprendendo anche i relativi incroci) si prevedeva l'obbligo di guinzaglio e museruola quando venissero condotte in luoghi pubblici e/o su mezzi di trasporto pubblico:
■ Bulldog americano
■ Cane da pastore di Charplanina
■ Cane da pastore dell’Anatolia
■ Cane da pastore dell’Asia centrale
■ Cane da pastore del Caucaso
■ Cane da Serra da Estreilla
■ Dogo argentino
■ Fila Brazileiro
■ Mastino napoletano
■ Perro da canapo majoero
■ Perro da presa canario
■ Perro da presa Mallorquin
■ American Pit Bull Terrier
■ Pit bull mastiff
■ Pit bull terrier
■ Rafeiro do Alentejo
■ Rottweiler
■ Tosa inu